Comune di Sarcedo


Altri contenuti - Accesso civico

Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo (accesso civico semplice). Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (accesso civico generalizzato).
Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016).
Per dare attuazione a quanto indicato dall’ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Circolare n. 2 del 30 maggio 2017):
- con deliberazione consiliare n. 9 del 12 aprile 2017 il Comune di Sarcedo ha approvato un apposito Regolamento in materia di accesso civico e accesso agli atti (consulta il regolamento);
- è stato inoltre istituito il Registro degli accessi.

Accesso civico semplice
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.
 
Accesso civico generalizzato
L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione.
L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.
L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Segreteria/Protocollo (info@comune.sarcedo.vi.it);
c) all'indirizzo PEC sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).
Il Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, il Comune trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorrere al Difensore civico provinciale.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame (scarica il modulo) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni o ricorso al Difensore civico provinciale che si pronuncia entro trenta giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Difensore civico provinciale provvedono sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Difensore civico provinciale è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione del Comune o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Descrizione
REGISTRO DOMANDE ACCESSO CIVICO O GENERALIZZATO GENNAIO - GIUGNO 2023 (73.48 KB)
Inserita il 30/06/2023
Modificata il 30/06/2023
RESPONSABILE ACCESSO CIVICO (96.4 KB)
Inserita il 14/01/2015
Modificata il 28/06/2023
Modello accesso civico generalizzato (28.5 KB)
Inserita il 16/05/2017
Modificata il 28/06/2023
Modello accesso civico semplice (27.5 KB)
Inserita il 16/05/2017
Modificata il 28/06/2023
Modello richiesta riesame diniego (34.5 KB)
Inserita il 16/05/2017
Modificata il 28/06/2023
Regolamento per l'accesso civico e dell'accesso agli atti (310.57 KB)
Inserita il 16/05/2017
Modificata il 28/06/2023
REGISTRO DOMANDE ACCESSO CIVICO O GENERALIZZATO ANNO 2022 (25.15 KB)
Inserita il 23/01/2023
Modificata il 23/01/2023
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